STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Art. 1 E’ costituita la Società italiana di diritto internazionale.
Art. 2 La Società ha lo scopo di promuovere attraverso convegni, riunioni di studio, concorsi, partecipazione, anche all’estero, a manifestazioni di enti similari, la diffusione della conoscenza del diritto internazionale, inteso come insieme di regole, anche organizzative, che disciplinano la vita della Comunità internazionale. A questo fine si intendono compresi nel diritto internazionale, il diritto internazionale pubblico, il diritto dell’organizzazione internazionale, il diritto internazionale privato e processuale e il diritto dell’Unione Europea. Art. 3 Sono organi della Società: a) l’Assemblea dei Soci b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo d) il Segretario Generale e) il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea è costituita da tutti i soci della Società. Essa dispone di tutti i poteri previsti dal presente Statuto, compreso quello di disporre lo scioglimento della Società. L’Assemblea si riunisce una volta l’anno, di preferenza nel mese di giugno. A tal fine essa è convocata dal Segretario Generale ed è presieduta dal Presidente o, per sua delega in forma scritta, da un membro del Consiglio Direttivo. In sessione ordinaria l’Assemblea provvede all’approvazione del bilancio della Società, su proposta del Consiglio Direttivo. Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea fissa le linee di azione della Società per l’anno successivo alla propria riunione. L’Assemblea provvede, in riunione ordinaria, all’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio successivo. Essa elegge il Presidente, il Segretario Generale, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili fino ad un massimo di sei anni. L’Assemblea elegge altresì cinque membri che compongono il Consiglio Direttivo anch’essi rieleggibili fino ad un massimo di sei anni. L’Assemblea elegge per un triennio i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti, che sono rieleggibili fino ad un massimo di sei anni. Per la validità dell’Assemblea dei soci è sufficiente che ad essa partecipino, o direttamente o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci della Società. Per le modifiche del presente Statuto, l’Assemblea, riunita in sessione straordinaria, vi provvede, purché siano presenti, anche per corrispondenza, almeno la metà più uno dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da non oltre cinque soci eletti dall’Assemblea. Esso delibera a maggioranza. Il socio che assume la responsabilità di organizzare il convegno annuale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per un anno in qualità di Vice-Presidente. Il Consiglio si riunisce di regola due volte l’anno, su convocazione del Segretario Generale. Il Segretario Generale cura l’amministrazione della Società, sulla quale egli riferisce annualmente all’Assemblea con la presentazione del bilancio adottato dal Consiglio Direttivo, che l’Assemblea è chiamata ad approvare definitivamente. Al Segretario Generale compete la rappresentanza legale della Società e la cura dell’amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci, uno dei quali assume la presidenza. Esso può essere integrato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, da un massimo di due esperti contabili estranei alla Società. Il Collegio dei Revisori de Conti è convocato dal Segretario Generale prima della seduta del Consiglio Direttivo, che è chiamato ad approvare il bilancio, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le entrate della Società sono costituite da: a) le quote sociali, da pagarsi annualmente, secondo l’ammontare deciso dall’Assemblea; b) i contributi di società, enti, associazioni italiane e straniere, anche di diritto pubblico; c) i proventi dalla vendita di pubblicazioni promosse dalla Società; d) legati ed ogni sorta di lasciti ricevuti dalla Società ed accettati dal Consiglio Direttivo. L’amministrazione delle entrate e delle uscite della Società è curata dal Segretario Generale che a tal fine apre un conto corrente bancario e postale.
Nessun onorario è dovuto ai titolari di cariche sociali. E’ tuttavia consentito il rimborso di spese vive e documentate, sostenute nell’interesse della Società e approvate dal Segretario Generale.
La sede della Società è in Roma. Nella prima applicazione del presente Statuto essa è ubicata presso l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (Via Panisperna 28) finché non sia riunita la prima Assemblea che deciderà la sede definitiva.
Sono considerati soci fondatori tutti gli studiosi di diritto internazionale che, ricevuta copia del presente statuto, dichiarino per iscritto di accettarlo in ogni sua parte e versino alla Società una quota iniziale per il 1995 di Lit . 100.000. Essi saranno invitati alla prima Assemblea della Società che si terrà nella sede provvisoria dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato entro l’aprile del 1996.
Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le regole del Codice Civile e delle Leggi italiane relative alle associazioni senza scopo di lucro.
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